DICHIARAZIONI D’INTENTO

A partire dal 01.01.2015 sono previste delle modifiche agli adempimenti  previsti per il rilascio delle dichiarazione d’intento che dovranno espletare sia l’esportatore abituale che il fornitore. La prima novità è  inserita nell’art.1,comma 1. lett. c. )  D.L 748/833 che , nella nuova formulazione carica direttamente sull’ esportatore  abituale l’onere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Dogane la dichiarazione d’ intento e aggiunge quello di consegnare al proprio fornitore, oltre alla citata dichiarazione anche la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, con la modifica all’art.7 comma 4-bis del Dlgs  471/97 assorbe anche le pesanti ripercussioni  sanzionatorie, nel caso di invio di dati incompleti, inesatti ecc. Al fornitore sarà tolto l’obbligo dell’onere comunicativo ma mantiene in capo al medesimo le sanzioni per la sola ipotesi in cui emetta fattura in art.8/c del decreto iva ,senza aver ricevuto la dichiarazione d’intento e senza aver riscontrato telematicamente  la ricevuta  rilasciata dalla Agenzia delle Entrate. Oggi, come noto, sono i fornitori degli esportatori  abituali  che debbono comunicare all’Agenzia i dati  delle dichiarazioni d’ intento  ricevute. L’Agenzia ha previsto che fino all’11 febbraio 2015 può continuare ad essere espletata questa procedura.