A partire dal 01.01.2015 sono previste delle modifiche agli adempimenti previsti per il rilascio delle dichiarazione d’intento che dovranno espletare sia l’esportatore abituale che il fornitore. La prima novità è inserita nell’art.1,comma 1. lett. c. ) D.L 748/833 che , nella nuova formulazione carica direttamente sull’ esportatore abituale l’onere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Dogane la dichiarazione d’ intento e aggiunge quello di consegnare al proprio fornitore, oltre alla citata dichiarazione anche la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, con la modifica all’art.7 comma 4-bis del Dlgs 471/97 assorbe anche le pesanti ripercussioni sanzionatorie, nel caso di invio di dati incompleti, inesatti ecc. Al fornitore sarà tolto l’obbligo dell’onere comunicativo ma mantiene in capo al medesimo le sanzioni per la sola ipotesi in cui emetta fattura in art.8/c del decreto iva ,senza aver ricevuto la dichiarazione d’intento e senza aver riscontrato telematicamente la ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate. Oggi, come noto, sono i fornitori degli esportatori abituali che debbono comunicare all’Agenzia i dati delle dichiarazioni d’ intento ricevute. L’Agenzia ha previsto che fino all’11 febbraio 2015 può continuare ad essere espletata questa procedura.