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L’attuazione di un mercato unico Europeo, senza barriere doganali tra gli stati appartenenti alla comunità, ha comportato la soppressione dei controlli svolti dall’Agenzia delle Dogane.
Questi uffici, oltre a un controllo di natura fiscale svolgevano anche un ruolo di rilevazione statistica relativa alla movimentazione dei beni, necessaria per la formazione della bilancia commerciale italiana.
Venuta meno questa funzione, precedentemente svolta alle frontiere, il controllo fiscale e statistico è stato sostituito con la rilevazione attraverso reti informatiche alimentate con gli elementi e le informazioni che gli operatori devono presentare periodicamente direttamente o tramite operatori abilitati, con appositi moduli riepilogativi, detti modelli INTRA. Questi ultimi hanno sia una funzione fiscale, poichè svolgono un controllo incrociato delle transazioni tra soggetti passivi comunitari identificati ai fini IVA, sia funzione statistica, connesse con gli scambi di beni all’interno delle comunità che dei servizi art. 7-ter.
L’art.50, commi 6 -6-bis,6-ter e 7, del D.L. n. 331/1993 sono contiene le disposizioni primarie in materia di elenchi Intrastat. Il comma 6 dell’art.50 stabilisce gli ambiti soggettivo ed oggettivo dell’adempimento, stabilendo che i contribuenti sono tenuti a presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari all’Agenzia delle Dogane, nonchè delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.
Quindi l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRA riguarda:
le cessioni intracomunitarie di beni mobili;
gli acquisti intracomunitari di beni mobili;
le cessioni verso San Marino per coloro che intrattengono rapporti con Aziende comunitarie;
le prestazioni di servizi rese o ricevuti da soggetti passivi comunitari;

Esclusioni
Ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) 18 Novembre 2004, n. 1982/2004, al punto 3 delle avvertenze generali delle Istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi stabilisce che sono escluse dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni, le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:
oro detto monetario; strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti di servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;
merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (locazioni, mutui, leasing operativi). Relativamente a questo punto vi sono tre eccezioni, e cioè che non sia prevista nè sia stata effettuata alcuna lavorazione, le durata prevista dell’uso temporaneo non sia superiore a 24 mesi e che l’operazione non dia luogo ad una cessione o ad un acquisto rilevante ai fini dell’IVA;
merci che circolano tra uno stato membro e le sue zone franche territoriali in altri stati membri, e lo stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri stati membri o di organizzazioni internazionali; beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
software scaricato da internet;
beni forniti titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purchè siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi;

Periodicità degli elenchi
A partire dal 1° gennaio 2010, gli elenchi devono essere presentati con cadenza mensile.
Nell’ambito dei predetti vincoli, previsti dalla normativa comunitaria, le disposizioni nazionali hanno previsto che gli elenchi INTRA devono essere presentati esclusivamente in via telematica, entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.( qualora la data de 25 cada il sabato o la domenica la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.)
E’ possibile la presentazione con cadenza trimestrale se nei quattro trimestri precedenti, per ogni categoria di operazioni (cessioni e prestazioni rese ovvero acquisti e prestazione ricevute) l’ammontare delle operazioni effettuate non supera i 50.000 euro di valore.
Questa soglia non deve essere superata da nessuna delle due categorie (beni o servizi). Il superamento da parte di una delle due comporta, infatti, l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra categoria.

Sanzioni
L’art. 34, comma 1, del D.L. 23 Febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 Marzo 1995, n.85, stabilisce che gli uffici abilitati a ricevere e controllare gli elenchi ricevuti, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all’integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi inviano la richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all’ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.
L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l’omessa presentazione degli elenchi ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 516 a euro 1032 per ciascuno di essi. La sanzione, quindi, si applica per ciascun elenco omesso, ovvero irregolare, indipendentemente dal numero delle irregolarità o inesattezze.
Al di fuori dei casi in cui la norma citata prevede la riduzione della sanzione alla metà o la non applicazione della sanzione, il contribuente può regolarizzare le eventuali violazioni commesse mediante ricorso al ravvedimento operoso.