Origine Commerciale

Diversamente che per l’origine preferenziale per l’origine cosi ’’ detta “commerciale” e’ necessario rifarsi direttamente al Codice Doganale Comunitario –Reg. 2913-92 per Identificare la norma applicabile
L’ art. 23 del codice doganale comunitario stabilisce la nozione di merce originaria di un Paese: sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
Si tratta in pratica di prodotti i “totalmente ottenuti” in cui’ e’ oggettivamente molto semplice definirne l’origine (prodotto della terra ad esempio )
All’ art. 24 viene stabilito il criterio per attribuire l’origine di un prodotto la cui genesi non è univocamente determinabile. Esso stabilisce che: una merce alla cui produzione hanno partecipato due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima sostanziale trasformazione o lavorazione economicamente giustificata ed effettuata in un’azienda attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Si deve considerare che le autorità comunitarie non hanno stabilito un elenco di riferimento per le trasformazioni da considerare indicativamente sostanziali, ad eccezione di quanto riportato negli allegati 9-11 del DAC. Ne consegue che per un’adeguata applicazione dei criteri appena richiamati si rende necessaria un’interpretazione autonoma o tramite un consulente.
Alla definizione di Origine Commerciale e’ collegata la possibilita’ di attribuire al prodotto ottenuto la qualifica di “MADE IN ITALY “